Art. 31.

      1. Il minimo garantito stipendiale dell'ufficiale giudiziario è inizialmente pari allo stipendio del personale appartenente all'area C, posizione economica C1.
      2. All'ufficiale giudiziario con dieci anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C1 super.
      3. All'ufficiale giudiziario con quindici anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C2.
      4. All'ufficiale giudiziario con venti anni di anzianità di servizio spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C2 super.
      5. All'ufficiale giudiziario con oltre venticinque anni di anzianità di servizio

 

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spetta un minimo garantito stipendiale pari alla posizione economica C3.